Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e soprattasse, non superiore a lire ventimila.
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3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2.
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2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del nove per
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2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
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4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila; gli importi superiori sono
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1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve
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1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora a rate
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, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della
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imposte ipotecaria e catastale, degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art
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testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe
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interessi dalla data di scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
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importo con gli interessi maturati; b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro
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. 27, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente
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1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta: a) pagata indebitamente o
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anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere